In alcune circostanze nonostante le attività straordinarie intraprese dall'azienda, la tensione finanziaria
diviene talmente forte da richiedere l'uso degli strumenti previsti nelle procedeure concorsuali
ovviamente nei casi in cui si sia in possesso dei requisiti minimi.
Si possono adottare diverse soluzioni in funzione del grado di dissesto finanziario.
In questa casistica si interviene principalmente sui fornitori proponendo loro un piano di rientro del debito
che sia compatibile con le effettive capacità dell'azienda, capacità che dovranno emergere dal piano
industriale. Generalmente questo intervento non richiede l'interruzione del rapporto con i fornitori.
In particolare nell'ambito della negozizazione con le banche, la ristrutturazione del debito può richiedere
l'intervento di nuove garanzie come ad esempio quelle offerte dai consorzi garanzia.
Un altra importante area di intervento è qualla fiscale/previdenziale, dove è possibile ottenere,
nel caso ci siano i presupposti, dilazioni di pagamento.
Ex. art. 67 della L.F.
In questo caso il piano industriale necessità di nuova liquidità che dovrebbe essere fornita da terzi
finanziatori.
Generalmente in questi casi i finanziatori non ritengono sufficienti le garanzie prestate,
perché hanno il fondato timore di eventuali azioni di revocatoria.
La normativa prevede strumenti idonei a fugare tali timori assicurando la protezione ad una serie di atti quali
pagamenti o il rilascio di garanzie, in previsione del risanamento aziendale secondo ragionevoli ipotesi
attestaste da professionisti terzi indipendenti.
L’art. 67, lett d), dispone che: “non sono soggetti ad azione revocatoria:[...] d) gli atti, i pagamenti
e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione
di un piano che appaia idoneo a consentire il
risanamento della esposizione debitoria dell'impresa
e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione
finanziaria; un professionista indipendente
designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori
legali ed in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità
dei dati aziendali e la fattibilità del piano;”
Sarà nostra cura predisporre il piano menzionato dall’art. 67, assicurarne la sua attestazione da parte del
professionista indipendente, in modo da tranquillizzare tutti i terzi finanziatori.
Ex. art. 182bis della L.F.
In questi casi data la gravità della crisi è necessario l'intervento dell’autorità Giudiziale
che può assicurare piena legittimità alla trattativa privata intercorsa nel processo di ristrutturazione del
debito. Infatti gli accordi privati fra azienda e creditori sulla ristrutturazione dei debiti sono così
soggetti al giudizio di omologazione da parte del tribinale che li rende opponibili ai terzi.
L’art. 182 Bis delle L.F. prevede che: “L'imprenditore in stato di crisi può domandare,
depositando la documentazione di cui
all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori
rappresentanti almeno il sessanta per cento dei
crediti, unitamente ad una relazione redatta da un
professionista, designato dal debitore, in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera
d)…”
Con l’accordo di ristrutturazione dei debiti oltre ad avere la possibilità di ridurre la massa debitoria,
anche senza il consenso di tutti i creditori, si può accedere, alla Transazione Fiscale
art.182 ter L.F. che consiste nel pagamento parziale e dilazionato dei debiti fiscali.
In questo caso l’Azienda si trova in una condizione di insolvenza tale da rischiare di entrare nel
fallimento. In queste situazioni non c’è la possibilità concreta di stabilire accordi con i creditori
e continuare l’attività operativa.
In tali situazioni è necessario ricorrere al concordato preventivo che è per gravità, l’ultimo istituto
legislativo che è possibile utilizzare prima del fallimento.
In quest'ambito si possono adottare diverse soluzioni. Sarà nostra cura suggerire quella più adeguata
in funzione della situazione, delle potenzialità, della salvaguardia del patrimonio aziendale e personale.
Da sottolineare che il ricorso alle procedure concorsuali richiede di sostenere costi molto alti sia per
gli organi della procedura, sia per il supporto legale sia per l'impatto mediatico negativo.